Avvocati e Famiglia Home Page
Home page Chi siamo Contatti Iscriviti Convegni Consulenza Wallpapers I video
Gian Ettore Gassani
     
   
Servizi
I video
Newsletter
Leggi gli articoli
Leggi i racconti
Foto alta risoluzione
Convegni e iniziative
Consulenza on line

Normativa
Adozioni
Tutela della persona
Maternità
Pedopornografia
Separazione e divorzio
Servizi sociali
Tutela dell'infanzia
Sottrazione internazionale di minori
Immigrazioni

Partecipazione a Porta a Porta del 4-3-2009 Rai 1

Approfondimento sul nuovo giudice per la tutela di tutti i diritti

Siti della famiglia
- welfare.gov.it
- minoriefamiglia.it
- commissioneadozioni.it
- studiolegalegassani.it
- isp
- unicef.it
- smontailbullo.it
- ami-avvocati.it
- isppref-salerno.it

Siti su diritto
- giustizia.it
- diritto.it
- cortedicassazione.it
- gazzettaufficiale.it

StampaStampa l'articolo  Commenta l'articolo Commenta l'articolo

CARTELLA CLINICA ANCHE AL CONVIVENTE DEL DECEDUTO




L'ospedale è tenuto a fornire la documentazione a prescindere dal diniego dei parenti (Gar. Protezione dai personali 17.9.2009)

Ha diritto di accedere alla cartella clinica il convivente di una persona defunta che intenda fare chiarezza in sede giudiziaria sull’operato del personale medico della struttura sanitaria dove questa era in cura, e la struttura è tenuta a fornire la documentazione richiesta a prescindere dall'eventuale diniego dei parenti. Lo ha stabilito il Garante della privacy accogliendo il ricorso di un cittadino che denunciava l’inerzia di un ospedale universitario di fronte alle ripetute richieste di informazioni sulle cure ricevute dalla compagna deceduta, ancorchè autorizzato con delega dalla donna a conoscerne il quadro clinico fin dall’inizio del ricovero. La direzione dell’ospedale, invitata dal Garante a dare seguito alle richieste del ricorrente, ha giustificato il suo diniego affermando che il convivente, in base al regolamento interno, non rientra tra i congiunti prossimi e non è quindi legittimato ad ottenere, in caso di morte, la documentazione sanitaria del paziente. Il policlinico ha inoltre fatto presente che alcuni parenti della defunta, contattati appositamente dalla struttura, non avrebbero autorizzato la consegna della documentazione a terze persone non aventi diritto. L’Autorità ha ritenuto invece legittima l’istanza del convivente e ha accolto le sue richieste in base all’art. 9, comma 3, del Codice della privacy che riconosce tale diritto, riferito a dati personali concernenti persone decedute, a “chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione”. Alla luce del diritto riconosciuto dalla normativa sulla privacy, anche il rifiuto opposto dall’ospedale sulla base del diniego (peraltro non documentato), espresso dagli eredi della defunta, secondo il Garante non trova dunque giustificazione.

CITTADINOLEX


(scritto il 02/11/2009 - 8.51.46)

Autore dell'articolo : La redazione

Commenta l'articolo Lascia il tuo commento a questo articolo Leggi tutti gli articoliLeggi gli altri articoli inseriti


Ricevi i prossimi articoli

Inserisci la tua email per rimanere aggiornato!

by FeedBurner

Video in evidenza










Boom di separazioni in Italia
"Boom di separazioni in Italia" al TG1 del 15 febbraio 2010.
Vedi tutti i video

Home  -  Chi siamo  -   Contatti   -  Iscrizione   -  Leggi tutti gli articoli - Video
© AvvocatieFamiglia.org - Tutti i diritti riservati - da un'idea dell'avvocato matrimonialista Gian Ettore Gassani - P. IVA 02765750654

Avvocatiefamiglia.org diffida chiunque ad usare in modo distorto il sito e non si ritiene responsabile per nessuna delle frasi che verranno pubblicate su di esso. Avvocatiefamiglia.org non assume alcuna responsabilità per i contenuti che vengano immessi nelle aree contribuibili direttamente dai visitatori.
Tuttavia, chiunque dovesse riscontrare dei comportamenti illeciti, è pregato di contattarci all' indirizzo email: info@avvocatiefamiglia.org
Sarà cura della redazione rimuovere immediatamente i detti contenuti illeciti.

Realizzato da CLN Solution - www.clnsolution.com