Avvocati e Famiglia Home Page
Home page Chi siamo Contatti Iscriviti Convegni Consulenza Wallpapers I video
Gian Ettore Gassani
     
   
Servizi
I video
Newsletter
Leggi gli articoli
Leggi i racconti
Foto alta risoluzione
Convegni e iniziative
Consulenza on line

Normativa
Adozioni
Tutela della persona
Maternità
Pedopornografia
Separazione e divorzio
Servizi sociali
Tutela dell'infanzia
Sottrazione internazionale di minori
Immigrazioni

Partecipazione a Porta a Porta del 4-3-2009 Rai 1

Approfondimento sul nuovo giudice per la tutela di tutti i diritti

Siti della famiglia
- welfare.gov.it
- minoriefamiglia.it
- commissioneadozioni.it
- studiolegalegassani.it
- isp
- unicef.it
- smontailbullo.it
- ami-avvocati.it
- isppref-salerno.it

Siti su diritto
- giustizia.it
- diritto.it
- cortedicassazione.it
- gazzettaufficiale.it

StampaStampa l'articolo  Commenta l'articolo Commenta l'articolo

TOLTA AL PADRE LA POTESTÀ, MA DEVE MANTENERE LO STESSO I FIGLI




Al padre separato viene tolta la patria potestà dei figli, però deve comunque continuare a pagare l’assegno di mantenimento, come stabilito nella separazione dalla moglie. Lo precisa la Cassazione (sentenza 43228/09). La Corte conferma la condanna a sei mesi di carcere e 400 euro di multa nei confronti di un papà napoletano accusato di aver fatto «mancare i mezzi di sussistenza a figli e moglie» perchè si era rifiutato di continuare a versare gli assegni dopo che gli era stata tolta la potestà genitoriale. Il padre, ricostruisce la sentenza, aveva iniziato a far mancare i mezzi di sussistenza alla consorte e alle figlie minorenni dal 1995. Dal maggio 2003, su richiesta della madre, l’uomo era stato dichiarato dal Tribunale di Napoli decaduto dalla patria potestà. Motivazione più che sufficiente, secondo l’uomo, per disinteressarsi del mantenimento della prole. Già la Corte d’appello di Napoli, nell’aprile 2007, lo aveva condannato a sei mesi di reclusione e a 400 euro di multa. Condanna confermata ora anche dalla Cassazione: i supremi giudici hanno ricordato come la «decadenza della potestà dei figli che il giudice civile pronuncia nei confronti del genitore che viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio, è un provvedimento di natura sanzionatoria che opera sul piano civilistico». La mancanza del padre, invece, riguardava la sua responsabilità penale di aver fatto mancare i mezzi di sussistenza costituisce reato in base a quanto previsto dall’articolo 570 del codice penale.

LA STAMPA


(scritto il 15/11/2009 - 13.34.54)

Autore dell'articolo : La redazione

Commenta l'articolo Lascia il tuo commento a questo articolo Leggi tutti gli articoliLeggi gli altri articoli inseriti


Ricevi i prossimi articoli

Inserisci la tua email per rimanere aggiornato!

by FeedBurner

Video in evidenza










Boom di separazioni in Italia
"Boom di separazioni in Italia" al TG1 del 15 febbraio 2010.
Vedi tutti i video

Home  -  Chi siamo  -   Contatti   -  Iscrizione   -  Leggi tutti gli articoli - Video
© AvvocatieFamiglia.org - Tutti i diritti riservati - da un'idea dell'avvocato matrimonialista Gian Ettore Gassani - P. IVA 02765750654

Avvocatiefamiglia.org diffida chiunque ad usare in modo distorto il sito e non si ritiene responsabile per nessuna delle frasi che verranno pubblicate su di esso. Avvocatiefamiglia.org non assume alcuna responsabilità per i contenuti che vengano immessi nelle aree contribuibili direttamente dai visitatori.
Tuttavia, chiunque dovesse riscontrare dei comportamenti illeciti, è pregato di contattarci all' indirizzo email: info@avvocatiefamiglia.org
Sarà cura della redazione rimuovere immediatamente i detti contenuti illeciti.

Realizzato da CLN Solution - www.clnsolution.com