IL DIRITTO AL MANTENIMENTO RIMANE ANCHE QUANDO L’EX CONIUGE VA A CONVIVERE CON UN ALTRO E HA UN FIGLIO
Con sentenza del 22 gennaio 2010 la Corte di cassazione ha respinto il ricorso di un ex marito con il quale chiedeva di cancellare il suo obbligo al mantenimento della moglie che nel frattempo era andata a convivere con un’altro uomo e dal quale aveva avuto una figlia. In specie, la Corte ha ribadito “il carattere precario del rapporto di convivenza more-uxorio consente di considerare gli eventuali benefici economici che ne derivino idonei ad incidere unicamente sulla misura dell’assegno in quanto, proprio in considerazione di detta precarietà, è destinato ad influire proprio su quella parte dell’assegno volto ad assicurare quelle condizioni minime di autonomia giuridicamente garantite che l’art. 5 della legge sul divorzio ha inteso tutelare finchè l’avente diritto non contragga nuovo matrimonio”. (scritto il 26/01/2010 - 8.26.40)
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