Avvocati e Famiglia Home Page
Home page Chi siamo Contatti Iscriviti Convegni Consulenza Wallpapers I video
Gian Ettore Gassani
     
   
Servizi
I video
Newsletter
Leggi gli articoli
Leggi i racconti
Foto alta risoluzione
Convegni e iniziative
Consulenza on line

Normativa
Adozioni
Tutela della persona
Maternità
Pedopornografia
Separazione e divorzio
Servizi sociali
Tutela dell'infanzia
Sottrazione internazionale di minori
Immigrazioni

Partecipazione a Porta a Porta del 4-3-2009 Rai 1

Approfondimento sul nuovo giudice per la tutela di tutti i diritti

Siti della famiglia
- welfare.gov.it
- minoriefamiglia.it
- commissioneadozioni.it
- studiolegalegassani.it
- isp
- unicef.it
- smontailbullo.it
- ami-avvocati.it
- isppref-salerno.it

Siti su diritto
- giustizia.it
- diritto.it
- cortedicassazione.it
- gazzettaufficiale.it

StampaStampa l'articolo  Commenta l'articolo Commenta l'articolo

I REGALI COSTOSI AL FIGLIO NON SOSTITUISCONO IL MANTENIMENTO




Il padre separato è tenuto comunque agli obblighi di mantenimento anche se scopre che il figlio minore non è suo, almeno fino alla sentenza definitiva di disconoscimento. E non basta che lo riempia di regali costosi se omette di versare le somme dovute.


Limiti temporali all’obbligo di mantenimento
La Corte di Cassazione è chiara nel monito lanciato con la sentenza n. 8998/2010 della sesta sezione penale: l’obbligo del mantenimento dura fino a quando la paternità non sia legalmente disconosciuta, ossia fino a quando non sia passata in giudicato la sentenza del giudice civile che accolga la relativa domanda giudiziale.


Il caso
Su queste basi è stato respinto il ricorso di un padre milanese condannato dai giudici di merito per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio di 10 anni per un periodo di quasi due anni. L'uomo si era giustificato facendo leva sui regali costosi fatti al figlio anche dopo aver scoperto che non era suo, bensì frutto di una relazione extraconiugale della moglie.

 

L’obbligato non può sostituire la somma di denaro, mensilmente dovuta, con cose o beni che, a suo avviso, meglio corrispondono alle esigenze del minore beneficiario. La gestione e l’utilizzo in concreto della somma versata compete al coniuge affidatario nei limiti, peraltro sanzionabili, dell’interesse preminente del minore.

 

LA STAMPA


(scritto il 11/03/2010 - 9.16.51)

Autore dell'articolo : La redazione

Commenta l'articolo Lascia il tuo commento a questo articolo Leggi tutti gli articoliLeggi gli altri articoli inseriti


Ricevi i prossimi articoli

Inserisci la tua email per rimanere aggiornato!

by FeedBurner

Video in evidenza










Boom di separazioni in Italia
"Boom di separazioni in Italia" al TG1 del 15 febbraio 2010.
Vedi tutti i video

Home  -  Chi siamo  -   Contatti   -  Iscrizione   -  Leggi tutti gli articoli - Video
© AvvocatieFamiglia.org - Tutti i diritti riservati - da un'idea dell'avvocato matrimonialista Gian Ettore Gassani - P. IVA 02765750654

Avvocatiefamiglia.org diffida chiunque ad usare in modo distorto il sito e non si ritiene responsabile per nessuna delle frasi che verranno pubblicate su di esso. Avvocatiefamiglia.org non assume alcuna responsabilità per i contenuti che vengano immessi nelle aree contribuibili direttamente dai visitatori.
Tuttavia, chiunque dovesse riscontrare dei comportamenti illeciti, è pregato di contattarci all' indirizzo email: info@avvocatiefamiglia.org
Sarà cura della redazione rimuovere immediatamente i detti contenuti illeciti.

Realizzato da CLN Solution - www.clnsolution.com