Avvocati e Famiglia Home Page
Home page Chi siamo Contatti Iscriviti Convegni Consulenza Wallpapers I video
Gian Ettore Gassani
     
   
Servizi
I video
Newsletter
Leggi gli articoli
Leggi i racconti
Foto alta risoluzione
Convegni e iniziative
Consulenza on line

Normativa
Adozioni
Tutela della persona
Maternità
Pedopornografia
Separazione e divorzio
Servizi sociali
Tutela dell'infanzia
Sottrazione internazionale di minori
Immigrazioni

Partecipazione a Porta a Porta del 4-3-2009 Rai 1

Approfondimento sul nuovo giudice per la tutela di tutti i diritti

Siti della famiglia
- welfare.gov.it
- minoriefamiglia.it
- commissioneadozioni.it
- studiolegalegassani.it
- isp
- unicef.it
- smontailbullo.it
- ami-avvocati.it
- isppref-salerno.it

Siti su diritto
- giustizia.it
- diritto.it
- cortedicassazione.it
- gazzettaufficiale.it

StampaStampa l'articolo  Commenta l'articolo Commenta l'articolo

CASSAZIONE: PUNIBILE SENZA SCONTI IL GELOSO CHE PICCHIA PARTNER




Anche gelosia ossessiva non diminuisce capacità intendere-volere

È punibile per maltrattamenti e senza sconti chi picchia il partner per gelosia. Infatti, anche la gelosia dichiaratamente ossessiva non diminuisce né fa venir meno la capacità di intendere e di volere. La Cassazione, con la sentenza 12621 di oggi, non ha concesso giustificazioni a chi picchia la compagna, o il compagno, per una gelosia ossessiva. Non solo. Neppure se l'altro accetta la relazione sentimentale, la responsabilità penale viene meno. Secondo la sesta sezione penale, infatti, "in tema di imputabilità di chi è accusato di maltrattamenti, la gelosia, quale stato passionale, in soggetti normali, si manifesta come idea generica portatrice di inquietudine e non può ritenersi in grado né di diminuire, né tanto meno di escludere la capacità di intendere e di volere dei soggetto, salvo che esso nasca e si sviluppi da un vero e proprio squilibrio psichico, il quale deve presupporre uno stato maniacale, delirante, o comunque provenga da un'alterazione psico-fisica consistente e tale da incidere sui processi di determinazione e di auto-inibizione". In proposito, hanno infatti spiegato i giudici in un altro interessante passaggio, "in tema di maltrattamenti, non basta a escludere l'antigiuridicità dei fatti l'eventuale implicito consenso dell'avente diritto, espresso dalla ripresa della convivenza interrotta da parte della vittima, potendo essa trovare spiegazioni ben diverse da quella, logicamente insostenibile, di una rinnovata adesione ai comportamenti violenti del compagno, non potendosi di conseguenza invocare la scriminante di cui all'articolo 50 del codice penale. Il caso, riporta il sito Cassazione.net, riguarda una coppia di Pisa. Lui picchiava la compagna in continuazione per la gelosia ossessiva. Lei prima lo aveva lasciato e poi aveva ripreso la convivenza, infine lo aveva denunciato. Per il 39enne erano quindi scattate le manette. L'uomo era stato condannato a tre anni di carcere dal Tribunale e la Corte d'Appello di Firenze aveva confermato. In particolare i giudici di merito, e poi la Cassazione, lo avevano ritenuto capace di intendere e di volere nonostante la gelosia ossessiva. Ma non è ancora tutto. Il fatto che la donna, dopo averlo lasciato la prima volta, era tornata a casa non fa cadere la responsabilità penale. Nulla da fare, secondo la Cassazione, neppure sul fronte dello sconto di pena chiesto dalla difesa per via di un piccolo risarcimento (2.500 euro) che la famiglia di lui aveva spontaneamente dato alla signora. Infatti il gesto, per avere rilevanza sul piano legale, sarebbe dovuto partire direttamente da lui.

VIRGILIO


(scritto il 01/04/2010 - 18.06.08)

Autore dell'articolo : La redazione

Commenta l'articolo Lascia il tuo commento a questo articolo Leggi tutti gli articoliLeggi gli altri articoli inseriti


Ricevi i prossimi articoli

Inserisci la tua email per rimanere aggiornato!

by FeedBurner

Video in evidenza










Boom di separazioni in Italia
"Boom di separazioni in Italia" al TG1 del 15 febbraio 2010.
Vedi tutti i video

Home  -  Chi siamo  -   Contatti   -  Iscrizione   -  Leggi tutti gli articoli - Video
© AvvocatieFamiglia.org - Tutti i diritti riservati - da un'idea dell'avvocato matrimonialista Gian Ettore Gassani - P. IVA 02765750654

Avvocatiefamiglia.org diffida chiunque ad usare in modo distorto il sito e non si ritiene responsabile per nessuna delle frasi che verranno pubblicate su di esso. Avvocatiefamiglia.org non assume alcuna responsabilità per i contenuti che vengano immessi nelle aree contribuibili direttamente dai visitatori.
Tuttavia, chiunque dovesse riscontrare dei comportamenti illeciti, è pregato di contattarci all' indirizzo email: info@avvocatiefamiglia.org
Sarà cura della redazione rimuovere immediatamente i detti contenuti illeciti.

Realizzato da CLN Solution - www.clnsolution.com