L’esistenza di una stabile relazione extraconiugale è contraria ai doveri del matrimonio
(Cassazione 29249/2008)


Intrattenere una relazione extraconiugale con scambio di effusioni anche in pubblico con l’amante costituisce motivo di addebito della separazione. Lo ha stabilito la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione confermando una sentenza della Corte di Appello di Ancona che aveva pronunciato la separazione nei confronti di due coniugi addebitandola alla moglie a causa di una sua comprovata e consolidata relazione extraconiugale.
L’addebito era stato pronunciato in quanto il comportamento della moglie era tale da evidenziare agli occhi dei terzi l’esistenza di una stabile relazione extraconiugale, e rappresentava di per sé, quand’anche non tradottosi in effettivo adulterio, una violazione particolarmente grave dell’obbligo di fedeltà coniugale, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, e, quindi, una circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge che se ne era reso responsabile, a meno che non fosse risultata la preesistenza di una crisi coniugale già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. Dal complesso delle prove espletate in primo grado risultava indubbiamente intrattenuta dalla moglie una relazione con altro uomo, coltivata con aspetti esteriori, come manifestazioni affettive anche in pubblico, tali da ingenerare più che plausibili sospetti di infedeltà, così da comportare offesa alla sensibilità e al decoro del marito.
Contro la sentenza di appello la moglie aveva proposto ricorso in Cassazione, lamentando che la sua relazione extraconiugale era iniziata nel giorno in cui si era allontanata dalla casa coniugale, e, quindi, non aveva voluto alcuna incidenza sul rapporto di coniugio già compromesso, e che si era dato probabilmente credito alle dichiarazioni confuse dei testimoni, e sostenendo che in ogni caso aveva lasciato la casa coniugale non per un pregresso rapporto extraconiugale ma per evidente intollerabilità della convivenza. La moglie aveva anche lamentato che non fossero stati presi in considerazione i reiterati e gravi episodi delittuosi di cui il marito si era reso autore in suo danno e per i quali aveva sporto querele, i quali avrebbero dovuto indurre ad escludere il pronunciato addebito. La Suprema Corte, respingendo il ricorso della donna, ha invece sottolineato che “la ragione di addebito della separazione personale alla moglie appare ineccepibile in considerazione del suo antecedente reprensibile contegno, idoneo ad evidenziare ai terzi l’esistenza della relazione extraconiugale, quand’anche in concreto non ancora intrattenuta con carattere di stabilità”, mentre gli episodi delittuosi richiamati avrebbero semmai potuto costituire un motivo per addebitare la separazione anche al marito, non certo per escludere la rilevanza, ai fini della pronuncia, di un comportamento che, per le modalità con il quale era stato tenuto (con effusioni anche in pubblico), appariva certamente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio.


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