La Cassazione aggiunge un tassello al complicato mosaico di rapporti fra Stato e Chiesa cattolica per l’annullamento dei matrimoni concordatari.


Il no della giustizia italiana alla delibazione (l’esecuzione) della sentenza ecclesiastica che annullò il vincolo scatta quando la riserva mentale unilaterale del coniuge su di uno degli impegni del matrimonio religioso (i bona matrimonii), ad esempio l’obbligo di fedeltà, è rimasta del tutto sconosciuta all’altro. Si tratta, tuttavia, di un principio a tutela del coniuge incolpevole della nullità, cui va riconosciuta la facoltà di chiudere un rapporto viziato dal fatto dell’altro. Lo chiarisce la prima sezione civile con la sentenza 14906/09.
Poniamo che uno dei coniugi, nonostante la stipula del matrimonio concordatario (poi annullato), avesse una riserva mentale su di uno dei valori fondamentali del vincolo come, nella specie, l’obbligo di fedeltà. È vero: la nostra Corte d’appello può rifiutare la delibazione della sentenza ecclesiastica per la contrarietà ai principi dell’ordine pubblico laddove la riserva mentale che esclude uno dei “bona matrimonii” è rimasta racchiusa entro la sfera psichica di uno dei coniugi e non risulta nota né conoscibile all’altro. Vale la regola che impone la tutela dell’affidamento incolpevole. Non si può ritorcere contro il coniuge in buona fede e, dunque, non opera contro la volontà di chi della nullità del matrimonio non è responsabile. Quando è allora quest’ultimo soggetto a chiedere alla giustizia italiana la declaratoria di esecutività della pronuncia emessa dal tribunale ecclesiastico, va escluso l’ostacolo della questione di ordine pubblico laddove sia rimasto inespresso il vizio del consenso dell’altro coniuge.
La sentenza di merito, così, è stata bocciata. Il motivo va ricercato nell’Accordo fra Italia e Stato del Vaticano che ha modificato il Concordato lateranense del 1929, firmato a Roma nel 1984: sulla dichiarazione di efficacia in Italia delle sentenze di nullità pronunciate dai tribunali ecclesiastici le disposizioni del patto contengono un esplicito riferimento all’applicazione degli articoli 796 e 797 del codice di procedura civile (vigenti all’epoca dell’entrata in vigore della legge 121/85, che ha reso esecutivo il nuovo concordato). La successiva riforma del diritto internazionale privato contenuta nella legge 218/95 non spiega effetti sull’Accordo in base al principio stabilito dall’articolo 7 della Costituzione italiana che regoli i rapporti Stato-Chiesa.


LA STAMPA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *