L’ospedale è tenuto a fornire la documentazione a prescindere dal diniego dei parenti (Gar. Protezione dai personali 17.9.2009)


Ha diritto di accedere alla cartella clinica il convivente di una persona defunta che intenda fare chiarezza in sede giudiziaria sull’operato del personale medico della struttura sanitaria dove questa era in cura, e la struttura è tenuta a fornire la documentazione richiesta a prescindere dall’eventuale diniego dei parenti. Lo ha stabilito il Garante della privacy accogliendo il ricorso di un cittadino che denunciava l’inerzia di un ospedale universitario di fronte alle ripetute richieste di informazioni sulle cure ricevute dalla compagna deceduta, ancorchè autorizzato con delega dalla donna a conoscerne il quadro clinico fin dall’inizio del ricovero. La direzione dell’ospedale, invitata dal Garante a dare seguito alle richieste del ricorrente, ha giustificato il suo diniego affermando che il convivente, in base al regolamento interno, non rientra tra i congiunti prossimi e non è quindi legittimato ad ottenere, in caso di morte, la documentazione sanitaria del paziente. Il policlinico ha inoltre fatto presente che alcuni parenti della defunta, contattati appositamente dalla struttura, non avrebbero autorizzato la consegna della documentazione a terze persone non aventi diritto. L’Autorità ha ritenuto invece legittima l’istanza del convivente e ha accolto le sue richieste in base all’art. 9, comma 3, del Codice della privacy che riconosce tale diritto, riferito a dati personali concernenti persone decedute, a “chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione”. Alla luce del diritto riconosciuto dalla normativa sulla privacy, anche il rifiuto opposto dall’ospedale sulla base del diniego (peraltro non documentato), espresso dagli eredi della defunta, secondo il Garante non trova dunque giustificazione.


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