La Corte Costituzionale, con sentenza n.158 dell’8 maggio 2007, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del decreto legislativo n.151 del 26 marzo 2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art. 15 della Legge 8 marzo 2000 n.53) nella parte in cui non prevede, in via prioritaria rispetto agli altri congiunti indicati dalla norma, anche per il coniuge convivente con “soggetto con handicap in situazione di gravità”, il diritto di usufruire del congedo straordinario previsto dalla stessa norma.
I giudici, infatti, esaminando la ratio dell’istituto del congedo straordinario, hanno fatto rilevare che l’interesse primario  tutelato dalla norma censurata è la continuità nelle cure e nell’assistenza del disabile in ambito familiare, così riconoscendo la centralità del ruolo della famiglia nell’assistenza dello stesso.
Tali considerazioni hanno indotto la Corte a ritenere che la norma censurata sia lesiva degli artt. 2,3,29 e 32 della Costituzione, attribuendo un trattamento deteriore del coniuge del disabile rispetto ai componenti della famiglia di origine.
 

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