A norma dell’art. 143 cc., “Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri”.
La disposizione, della quale significativamente si dà lettura durante la celebrazione del matrimonio sia civile che concordatario, racchiude l’essenza di tale istituzione, quale atto prodromico all’instaurazione di un rapporto stabile e duraturo, improntato, nella visione del legislatore riformista del 1975, ai valori della solidarietà e della condivisione. Essa traspone nell’ambito della disciplina codicistica il principio di eguaglianza morale e giuridica fra i coniugi, espressamente affermato dall’art. 29 della Costituzione.
Con particolare riferimento alla sfera dei rapporti personali, si insegna tradizionalmente il carattere non coercitivo dei doveri reciprocamente gravanti sui coniugi, che il comma secondo del citato art. 143 cc. esplicita nella fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell’interesse della famiglia, coabitazione. Ciò nondimeno, la rilevanza giuridica dei summenzionati obblighi si estrinseca nella previsione della possibilità per il giudice che ne sia richiesto, in sede di separazione personale, di dichiarare a quale dei coniugi la separazione stessa sia addebitabile, “in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri del matrimonio” (cfr. art. 151 comma 2 cc., che in tal senso è stato modificato in sede di riforma, sopprimendo l’istituto della separazione “per colpa”). Da siffatta pronuncia consegue la perdita per il coniuge cui sia addebitata la separazione del diritto al mantenimento e dei diritti successori, salva in ogni caso la possibilità di invocare gli alimenti ove ne ricorrano i presupposti.
Giova aggiungere che, come puntualizzato dalla giurisprudenza, ai fini di una corretta applicazione dell’addebito, il comportamento contrario ai doveri matrimoniali deve costituire un prius, e non già un posterius, rispetto alla intollerabile prosecuzione della convivenza; il magistrato deve, inoltre, procedere ad una valutazione comparativa dei rispettivi atteggiamenti, potendo riconoscere all’iniziativa provocatoria dell’un consorte, efficacia scriminante del contegno trasgressivo dell’altro.
La tutela apprestata dall’ordinamento giuridico avverso l’inosservanza dei doveri coniugali non è peraltro circoscritta al settore civile; la condotta antidoverosa può ben integrare gli estremi delle fattispecie penalistiche preposte dal titolo XI del libro II del codice penale alla salvaguardia della famiglia, ferma restando la reciproca indipendenza dei precetti civili e di quelli penali e, dunque, la necessità di accertare autonomamente la ricorrenza dei presupposti di operatività di questi ultimi.
Più di recente, il legislatore è intervenuto a dettare una disciplina specifica in materia di violenza nelle relazioni familiari, avente lo scopo precipuo di tutelare efficacemente le vittime, preservando al contempo il legame familiare. Il riferimento è alla legge 5 aprile 2001, n. 154, che si propone di offrire un’alternativa — gli “ordini di protezione” di cui agli artt. 342 bis e 342 ter cc. — ai tradizionali rimedi penalistici (denuncia, querela) e civilistici (separazione, divorzio), forieri, per lo più, di rotture definitive.
Nel delineato quadro normativo si inserisce la problematica della ammissibilità di una tutela aquiliana contro la violazione degli obblighi derivanti dal vincolo del matrimonio e, più in generale, avverso i cd. illeciti endofamiliari.
Al riguardo, l’impostazione tradizionalmente negativa affonda le proprie radici, da una parte, nel convincimento che le regole che disciplinano la famiglia costituiscano un sistema chiuso e completo e, dall’altra, nell’interpretazione storicamente mortificante del principio del neminem laedere sancito dall’art. 2043 cc., in cui il riferimento al “danno ingiusto” veniva, fino ad un recente passato, fatto coincidere necessariamente con la lesione di un diritto soggettivo inteso quale posizione riconosciuta e tutelata dall’ordinamento.
Sennonchè entrambe le delineate direttrici sembrano essere state gradualmente abbandonate dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Benvero, quanto alla prima, è evidente la peculiarità della funzione assolta dagli strumenti che il diritto civile predispone quali rimedi avverso l’indissolubilità del vincolo matrimoniale, specie in relazione a quei “fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare pregiudizio all’educazione della prole”, individuati ex art. 151 comma 2 cc. quali presupposti per la pronuncia di separazione giudiziale.
Quanto all’invocabilità della responsabilità extracontrattuale, è noto il percorso evolutivo che ha condotto la giurisprudenza ad estendere l’operatività del citato art. 2043 cc., assurto finalmente al rango di norma idonea a fondare un autonomo precetto.
Tra le prime applicazioni dell’art. 2043 cc. in materia di illecito familiare va menzionata Cass. n. 7859 del 2000, in cui la Suprema Corte aveva giustificato la propria decisione in considerazione della natura giuridica dei doveri che derivano dal matrimonio, cui si correla in capo a ciascun coniuge un vero e proprio diritto soggettivo nei confronti dell’altro coniuge, avente ad oggetto la pretesa di comportamenti conformi ai predetti obblighi.
Più di recente, la Cassazione è pervenuta per altre vie ad affermare la configurabilità della responsabilità aquiliana derivante da illecito endofamiliare. Nel significativo arresto del 10 maggio 2005, n. 9801, la Suprema Corte ha ripercorso le tappe principali della tematica relativa alla risarcibilità dei diritti fondamentali della persona, dalla originaria sistemazione delineata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 184/1986, che identificava il danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 cc. con il danno morale soggettivo, ascrivendo all’art. 2043 cc. ogni altra tipologia di danno sia patrimoniale che non patrimoniale, sino alla svolta segnata dalle sentenze “gemelle” del 2003 (nn. 8827 e 8828), di poi avallata dalla Corte Costituzionale con pronuncia n. 203/2003, che hanno segnato il definitivo superamento della tradizionale impostazione, collocando nell’art. 2059 cc., accanto al pretium doloris, ogni altra fattispecie di danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti fondamentali della persona, riconosciuti e garantiti dall’art. 2 Cost., e privi, se non altro, di specifica tutela.
Constatata, quindi, la significativa evoluzione dell’istituto della famiglia — non più comunità sovraordinata rispetto ai suoi membri, bensì sede privilegiata di autorealizzazione e crescita dei medesimi — la Corte ha stabilito che “il rispetto della dignità e della personalità, nella sua interezza, di ogni componente del nucleo familiare assume i connotati di un diritto inviolabile, la cui lesione da parte di altro componente della famiglia, così come da parte del terzo, costituisce il presupposto logico della responsabilità civile”.
Dalle sovraesposte considerazioni giuridiche discende il rapporto di vicendevole autonomia e di eventuale concorrenza sussistente tra gli istituti rimediali disciplinati dal diritto di famiglia e le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile, dovendo il magistrato accertare la ricorrenza di una distinta sequenza eziologica tra la condotta assunta dall’un coniuge in violazione dei doveri coniugali e la frustrazione dei diritti fondamentali dell’altro, con speciale riferimento ai suevocati valori della dignità e del rispetto reciproco.
La Corte compie, infine, un passo ulteriore, nel senso di estendere la responsabilità civile alla fase antecedente al matrimonio, durante la quale, in mancanza di un vincolo giuridico, ma nella prospettiva della sua assunzione, parimenti si impongono i doveri di lealtà, correttezza e solidarietà reciproca fra i nubendi. (Nella specie la Cassazione ha ritenuto sanzionabile l’omessa informazione, da parte di un coniuge nei confronti dell’altro, circa una malformazione, della quale il portatore era già consapevole anteriormente alle nozze, ed i problemi sessuali da essa scaturenti.)
Importa notare che, a fronte della sporadicità delle statuizioni del Supremo Collegio, il tema della responsabilità civile conseguente all’inosservanza dei doveri coniugali trova più ampio riscontro nella giurisprudenza di merito. Al riguardo il leading case è costituito dalla pronuncia del Tribunale di Milano del 7 marzo 2002, costantemente citata nelle sentenze successive e nelle relative annotazioni.
Da ultimo, il Tribunale di Venezia 3 luglio 2006, nel riprendere e precisare concetti già espressi nel noto precedente, ha evidenziato la necessità di limitare il ricorso allo strumento della responsabilità civile, non solo e non tanto allo scopo di assicurarne la corretta applicazione, ma anche e soprattutto per evitare l’ingenerarsi di un effetto deterrente, tale da dissuadere le coppie dall’assunzione dell’impegno matrimoniale, con conseguenze intuitivamente sfavorevoli in punto di tutela dei soggetti deboli.


Avv. Diana Russo


Fonte: Il denaro

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