Guai in vista per i troppo gelosi: a subirne le conseguenze è un uomo che, non accettando di essere stato lasciato dalla moglie, si è lanciato all’inseguimento, in automobile, della sua ex donna che si trovava in compagnia della cognata.


Tale atteggiamento, infatti, secondo la Suprema Corte, integra il reato di molestia o disturbo alle persone, previsto dall’art. 660 c.p., il quale statuisce che “chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a 516 euro”.


Una condotta, infatti, per assumere rilievo ai fini della configurabilità di tale reato, “non è sufficiente che sia di per sé molesta o arrechi disturbo, ma è altresì necessario che sia accompagnata da petulanza o altro biasimevole motivo”.


Proprio per tali motivi,  la Cassazione ha respinto il ricorso del marito settantenne, confermando che, lo speronamento in auto ai danni della ex moglie “per motivi biasimevoli”, va punito penalmente e, come tale, ha applicato una sanzione di 500 euro per risarcimento di danni morali, unitamente ad una multa di 300 euro.

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