Riprende l’iter parlamentare alla Camera: all’esame l’ipotesi di 4 anni di carcere, con multa fino a 10mila euro. Già 5 le proposte di legge.


Un nuovo articolo del codice penale, il 612-bis, per rendere dura, durissima, la vita agli stalker italiani. In commissione Giustizia alla Camera riprende, da dove si era fermato con la fine anticipata della precedente legislatura, l’iter parlamentare dei provvedimenti contro lo stalking, la molestia ‘insistente e malevola’. Fino a quattro anni di carcere (ma c’e’ chi propone pene ancor piu’ severe e una multa di 10mila euro), per chi ricorre al campionario tipico del molestatore: appostamenti sotto casa o davanti al luogo di lavoro, pedinamenti, telefonate, sms, e-mail sgradite e ripetute ossessivamente.
Comportamenti messi in atto il piu’ delle volte da ex mariti, ex conviventi ed ex fidanzati, anche se non mancano i casi in cui i ruoli si invertono, e allora e’ la donna a ‘braccare’ la sua vittima maschile. Comportamenti che se esasperati possono portare fino a conseguenze estreme, come la violenza sessuale e persino l’omicidio ed il suicidio.
Nella scorsa legislatura, le 19 proposte di legge presentate da tutte le parti politiche erano state condensate in un testo unico che sarebbe dovuto approdare al vaglio dell’aula di Montecitorio a fine febbraio, ma il cui cammino ha subito un brusco stop a causa della caduta del governo. Nei primi 30 giorni della sedicesima legislatura, di proposte di legge anti-stalking ne sono state presentate cinque: una dall’ex presidente della commissione Giustizia di Montecitorio Pino Pisicchio, che ripropone il testo unico sul quale era stato raggiunto l’accordo, una da 6 deputate del Pd, una da Manlio Contento del Pdl, una dalla leghista Carolina Lussana, una dalle minoranze linguistiche. E a sottolineare l’importanza che la commissione attribuisce a questo argomento, il primo all’ordine del giorno a partire da oggi, a svolgere la funzione di relatrice e’ proprio la presidente della commissione, Giulia Bongiorno.
Con questo provvedimento l’Italia potra’ recuperare il terreno perduto rispetto ad altri Paesi come gli Stati uniti, dove il reato di molestia insistente e’ stato inserito nel codice penale gia’ nel 1994, o come la Gran Bretagna dove esistono norme anti-stalking dal 1997. Anche da noi, purtroppo, il fenomeno e’ in espansione e oltre il 5% degli omicidi ha come prologo comportamenti collegati alla molestia insistente. Piu’ dell’80% delle vittime sono donne, e di queste il 20% ha un’eta’ compresa tra i 18 e i 24 anni, il 7% ha tra i 35 e i 44 anni, l’1,5% ha piu’ di 55 anni. Due, invece, le tipologie di stalker: la prima e’ costituita da uomini che, nel 55% dei casi, hanno un’eta’ compresa tra i 18 e i 25 anni e molestano la vittima a causa di un abbandono o di un amore non corrisposto. La seconda categoria e’ sempre costituita da uomini la cui eta’ sale a 55 anni ed oltre se la causa del comportamento patologico e’ rappresentata da una separazione o un divorzio. Tra le categorie di stalker, i molestatori sessuali a bituali e i cosiddetti ‘conquistatori maldestri’. Entrambi presentano talvolta modalita’ compulsive e possono giungere a vere e proprie forme di delirio, ma mentre i primi possono divenire potenziali stupratori, i ‘conquistatori maldestri’ risultano normalmente pressocche’ innocui.
Strumento per eccellenza dello stalker e’ il telefono, quasi sempre il cellulare. E gli sms possono divenire un vero e proprio mezzo di persecuzione. Anche internet puo’ diventare un’arma in mano agli stalker, soprattutto attraverso la posta elettronica. Qui siamo in presenza del cosiddetto ‘cyberstalking’. La maggior parte dei casi di molestia insistente avviene per cause collegate ad un legame affettivo, ma si puo’ diventare stalker anche per rancori generati da un rapporto di lavoro. Purtroppo, i casi di stalking che risultano di gran lunga prevalenti si verificano nel contesto della violenza domestica.
Tutte le proposte di legge presentate, come era stato nel testo unico elaborato dalla commissione nella passata legislatura, mirano ad introdurre nel codice penale, con l’articolo 612-bis, il reato di molestia insistente (‘atti persecutori’). La pena prevista, che puo’ scattare con la querela da parte della vittima, e’ la reclusione da 6 mesi a 4 anni. La pena e’ aumentata se il reato e’ commesso da persona “che sia stata legata da stabile relazione affettiva” e puo’ essere incrementata della meta’ (e scatta d’ufficio) se il reato e’ commesso ai danni di un minore. La vittima ha sei mesi di tempo per presentare querela nei confronti del molestatore. E si procede d’ufficio se il fatto e’ commesso “con minacce gravi” o se connesso ad altri reati per i quali e’ prevista la procedibilita’ d’ufficio. La vittima di molestie insistenti puo’ anche rivolgersi al questore per chiedere un ‘provvedimento di avviso orale’ nei confronti del molestatore. Una sorta di avvertimento che, se ignorato, puo’ far scattare il procedimento d’ufficio.
Tra le novita’ anche il provvedimento del giudice che puo’ vietare all’imputato di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona molestata o, nei casi piu’ gravi, dai suoi familiari o conviventi. E sempre il magistrato puo’ vietare all’imputato di comunicare, col telefono o altri mezzi, con la persona molestata. La leghista Lussana propone la creazione, presso ogni questura, di uno ‘sportello’ per le vittime delle molestie, e un numero verde per la prima assistenza psicologica e giuridica. Nella proposta dei deputati delle minoranze linguistiche (Brugger, Zeller e Nicco), si puo’ arrivare fino a 6 anni di carcere per il molestatore se, dopo il provvedimento di diffida da parte delle autorita’ competenti, l’imputato dovesse compiere altri atti persecutori. Nella proposta delle deputate del Pd le persone condannate per il reato di molestie persistenti possono evitare il carcere accettando di sottoporsi ad un trattamento di recupero presso strutture specializzate.
 
 VITA NON PROFIT

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