Art. 5 Regole generali per l’ascolto del minore. Premesse.


La norma in esame ha di fatto elevato a regola l’audizione del minore nei procedimenti di separazione: – in virtù dell’art.4 comma 2 della Legge 8 febbraio 2006 n.54, detta previsione dovrebbe trovare applicazione anche nei procedimento di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché nei procedimenti relativi ai8 figli di genitori non coniugati; – peraltro, affinchè l’audizione nel processo costituisca per il minore un’effettiva opportunità di esprimere proprio bisogni e desideri, è necessario che si proceda all’ascolto con modalità adeguate e consone alla sua sensibilità, nel rispetto del principio della minima offensività; – specie nel caso dei procedimenti con alta conflittualità tra le parti, occorre prestare la massima cautela onde evitare che l’audizione del minore diventi occasione di pericolose strumentalizzazioni e suggestioni ad opera dei genitori e dei terzi; – pertanto, al fine di garantire una corretta applicazione del disposto ex art. 155 sexies, si auspica che vengano fissati alcuni criteri interpretativi di base e che detti criteri ed indicazioni vengano rispettati per l’ascolto del minore in tutte le procedure civili che lo riguardano.


 


A –Modalità dell’ascolto. In ossequio a quanto disposto dall’art. 23, lett. b del regolamento (CE) n. 2201/2003, è necessario  ascoltare il minore ultradodicenne. 


Tale adempimento ha inizio  attraverso la comunicazione allo stesso di tale incombenza, a mezzo assistenti sociali all’uopo delegati.


Costoro, successivamente, invieranno al Giudicante attestazione di aver contattato il minore e di avergli comunicato la necessità di essere sentito nei procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale (compresi separazione e divorzio sia pure non giudiziali), con l’esito di detto intervento. L’ascolto del minore dovrà essere disposto unicamente nei procedimenti contenziosi (separazione, divorzio, incluse le procedure ex art. 710 c.p.c.,   interruzione conflittuale di convivenza more uxorio);


nel caso di procedimenti consensuali, potrà essere disposto soltanto laddove particolari circostanze del caso lo rendano necessario. In ogni caso, l’ascolto del minore potrà essere disposto solo nei casi in cui debbano essere presi provvedimenti che riguardino l’affidamento, le modalità di visita e tutte le decisioni relative ai figli. L’ascolto del minore potrà non essere disposto quando, per le particolari circostanze del caso, il giudice ritenga motivatamente– sulla base della relazione di una CTU  che non sia rispondente all’interesse del minore, ferma la possibilità di disporre all’ascolto in una fase successiva o attraverso l’ascolto indiretto ad opera della CTU.


Qualora debba essere disposta l’audizione del minore inferiore di anni dodici, il Giudice , in ogni momento,  dovrà necessariamente avvalersi della competenza di un esperto, nominato ausiliario ex art. 68 c.p.c. ovvero di una CTU, per la valutazione della “capacità di discernimento”, o della difficoltà o del pregiudizio che l’espletamento dell’ascolto potrebbe arrecare al minore.


 


B – Tempi dell’ascolto giudiziario. L’ascolto del minore dovrà essere disposto ad udienza fissa ed orario pomeridiano prestabilito, in ambiente adeguato, non coincidente con i locali del Tribunale, e a porte chiuse. Ciascuna Autorità Giudiziaria (o le Cancellerie e gli Uffici Amministrativi competenti) dovrà dunque dare disposizioni affinchè a queste udienze venga assicurata particolare priorità ed attenzione, sia in termini di rispetto dei tempi, sia con riferimento al luogo ove l’audizione verrà effettuata che dovrà garantire la massima riservatezza e tranquillità al minore.


C – Ascolto diretto/indiretto e “competenze integrate”. L’ascolto verrà effettuato dal giudice,preferibilmente in sede presidenziale, mediante lo sdoppiamento dell’udienza,  alla presenza di un ausiliario ex art. 68 c.p.c., esperto in scienze psicologiche, pedagogiche e/o medico psichiatriche. L’incontro sarà videoregistrato e verbalizzato in forma  integrale .


L’ascolto, in casi particolarmente complessi, potrà avvenire anche in forma indiretta e verrà effettuato dal CTU nominato secondo le indicazioni del Giudice procedente,ferme le disposizioni in ordine ai tempi,luoghi e verbalizzazione delle dichiarazioni del minore.


E’ auspicabile che, qualora si proceda ad un ascolto del minore davanti al CTU, anche detto incombente avvenga, così come per l’ascolto, avanti al Giudice, senza la presenza delle parti e dei difensori che avranno la facoltà di nominare propri consulenti tecnici di parte che potranno assistere all’ascolto del minore.


 


D –  Presenza delle parti e dei difensori. L’audizione del minore si svolgerà alla presenza del Giudice titolare della procedura, del CTU ausiliario, del Cancelliere verbalizzante e degli eventuali consulenti delle parti.


In ogni caso, prima dell’audizione, i legali delle parti potranno sottoporre per iscritto al giudice i temi e gli argomenti sui quali ritengono opportuno sentire il minore mediante deposito in cancelleria dei predetti quesiti entro giorni sette liberi dalla data di fissazione dell’ascolto del minore .


Qualora venga disposta l’audizione di più fratelli, essi saranno ascoltati separatamente, salvo l’opportunità di ascoltarli successivamente anche insieme.


 


E – Informazione. Prima dell’audizione, il minore dovrà essere adeguatamente informato dal Giudice del suo diritto ad essere ascoltato nel processo, dei motivi del suo coinvolgimento nello stesso, nonché dei possibili esiti del procedimento, precisando che tali esiti non necessariamente saranno conformi a quanto sarà da lui eventualmente espresso o richiesto.


Prima dell’audizione del minore il Giudice fornirà ai genitori e agli avvocati le indicazioni su come comunicare al minore tempi e modalità dell’ascolto.


F – Doveri dell’avvocato di informazioni alle parti. L’avvocato dovrà invitare i suoi assistiti ad un atteggiamento responsabile nei confronti del minore, evitando ogni forma di suggestione e di induzione della volontà, invitandoli espressamente ad astenersi dal mostrare al minore qualsiasi atto processuale e di incontrarli nei propri studi professionali o altrove.


 

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