Le ex mogli che nella causa di separazione sono state giudicate “colpevoli” del fallimento matrimoniale – e non hanno dunque alcun diritto all’assegno di mantenimento – possono ottenere la reversibilità della pensione dell’ex marito se l’uomo viene a mancare.
Lo sottolinea la Cassazione – sentenza 6684 – che ha accolto il ricorso di una donna pugliese separata per “colpa” alla quale l’Inps, e la Corte di Appello di Lecce, avevano negato la pensione dell’ex marito morto in quanto «la reversibilità non spetta quando la separazione è stata pronunciata per colpa del coniuge superstite».
Ma la Cassazione ha ribaltato il verdetto ricordando che – per effetto di una sentenza della Consulta del 1987 – «il coniuge separato per colpa o con addebito è equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite (separato o non) in favore del quale opera la presunzione legale di vivenza a carico del lavoratore al momento della morte».


IL MESSAGGERO

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