Non commette alcuna violazione della privacy il marito geloso che fotografa la moglie nel cortile della casa del presunto amante in compagnia di quest’ultimo.


Lo sottolinea la Cassazione, confermando la condanna a 9 mesi di reclusione inflitta ad un uomo dalla Corte d’appello di Bologna, per lesioni, ingiuria, furto e esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone. L’imputato, che, secondo la parte offesa intratteneva una relazione con sua moglie, aveva picchiato il marito ‘tradito’, tentando di appropriarsi della macchina fotografica con cui aveva scattato foto dei due ‘amanti’ mentre si trovavano nel cortile della sua casa. Il presunto amante, contro il verdetto dei giudici d’appello, si era rivolto alla Suprema Corte, lamentando di essere stato provocato e di essersi legittimamente difeso, e dunque di aver diritto alle esimenti, di fronte alle foto scattate dal marito della donna che era con lui. I giudici della sesta sezione penale di piazza Cavour hanno, pero’, dichiarato inammissibile il suo ricorso: “la ripresa fotografica da parte di terzi – hanno ricordato nella sentenza n. 40577 – cosi’ come quella effettuata con videocamera, lede la riservatezza della vita privata che si svolge nell’abitazione altrui o negli altri luoghi indicati dall’articolo 614 c.p. e integra il reato di interferenze illecite nella vita privata sempre che vengano ripresi comportamenti sottratti alla normale osservazione dall’esterno, essendo la tutela del domicilio limitata a cio’ che si compie in luoghi di privata dimora in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile a terzi”. Se, pero’, “l’azione, pur svolgendosi nei luoghi di privata dimora, puo’ essere liberamente osservata dagli estranei, senza ricorrere a particolari accorgimenti, il titolare del domicilio – osservano gli alti giudici – non puo’ evidentemente accampare una pretesa alla riservatezza”. In tal caso, come nella vicenda in esame, dove il marito fotografo’ dalla pubblica strada i due presunti amanti che uscivano dalla casa e si trovavano nel cortile visibile dall’esterno, “riprese fotografiche o con videocamera – conclude la Cassazione – non si differenziano da quelle realizzate in luogo pubblico o aperto al pubblico”.


AGI

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