Cassazione , sez. I civile, sentenza 19.01.2007 n° 1146


Con il raggiungimento della maggiore età, ove il figlio tuttora economicamente dipendente continui a vivere con il genitore che ne era affidatario, resta invariata la situazione di fatto oggetto di regolamentazione, e più specificamente restano identiche le modalità di adempimento dell’ obbligazione di mantenimento da parte del genitore convivente. La pretesa di quest’ultimo di ricevere dall’altro il contributo a suo carico trova ragione non solo o non tanto nell’interesse patrimoniale del medesimo a non anticipare la quota della prestazione gravante sull’altro, ma anche e soprattutto nel munus a lui spettante di provvedere direttamente ed in modo completo al mantenimento, alla formazione ed all’istruzione del figlio.


Lo ha ribadito la Suprema Corte, con la sentenza n. 1146 del 19 gennaio 2007, precisando che tale contributo non può escludersi per la sola ragione dell’avvenuto reperimento di una occupazione da parte del figlio maggiorenne, in quanto la comprovata sussistenza di una patologia di una certa serietà comporta la necessità che i genitori del giovane continuino a farsi parzialmente carico delle esigenze del figlio, in una visione solidaristica cui, del resto, si ispirano le disposizioni codicistiche sugli obblighi familiari.


Gli ermellini ricordano inoltre che il genitore già affidatario, il quale continui a provvedere direttamente ed integralmente al mantenimento dei figli divenuti maggiorenni e non ancora economicamente autosufficienti, resta legittimato non solo ad ottenere jure proprio, e non già ex capite filiorum, il rimborso di quanto da lui anticipato a titolo di contributo dovuto dall’altro genitore, ma anche a pretendere detto contributo per il mantenimento futuro dei figli stessi.


 


SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE



SEZIONE I CIVILE



Sentenza 19 gennaio 2007, n. 1146



(Pres. Olla – Rel. San Giorgio)


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


1. Con decreto in data 30 novembre 2001, il Tribunale di Roma, in accoglimento del ricorso proposto ex articolo 9 della legge 898/70 da S. D. nei confronti di A. F., revocò l’obbligo imposto al ricorrente di contribuire al mantenimento dei due figli, maggiorenni e conviventi con la madre, per avere i medesimi raggiunto la indipendenza economica.


2. Avverso detto decreto propose reclamo la F., chiedendo che, tenuto conto della parziale autonomia economica dei figli, uno dei quali era studente universitario e l’altro era invalido al sessanta per cento per insufficienza mentale, e della situazione patrimoniale del padre, venisse determinato l’importo dell’assegno dovuto dal D. per il mantenimento dei figli in euro 671, 39.


3. La Corte d’appello adita, in riforma del decreto impugnato, determinò in euro 300,00 la misura dell’assegno dovuto dal D. a titolo di contributo al mantenimento del figlio invalido, ritenendo provato che l’altro figlio svolgeva attività continuativa come programmatore informatico, percependo una retribuzione di lire 1.800.000 mensili, mentre il figlio invalido, pur a sua volta dipendente della società che gestisce il buffet – ristorazione della stazione Termini di Roma, con retribuzione pari a lire 1.500.000 mensili, non era in grado di sostenere gli oneri connessi al suo stato di salute, che richiedeva terapie e accudimento. Concluse pertanto la Corte che il giovane necessitava ancora del contributo dei propri genitori, e, valutata comparativamente la capacità economica delle parti, fissò nella misura predetta il contributo a carico del padre.


4. Avverso detta decisione ricorre per cassazione il D., sulla base di due motivi. Resiste con controricorso la F., che ha anche presentato una memoria.


MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta carenza di legittimazione attiva in capo alla ex moglie del ricorrente alla richiesta di un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne, il quale, in quanto dotato di piena capacità di agire, sarebbe, invece, l’unico legittimato ad agire in giudizio per il conseguimento di detto contributo.


2.1 Il motivo è infondato.


2.2. Costituisce, invero, giurisprudenza consolidata di questa Corte che il genitore già affidatario, il quale continui a provvedere direttamente ed integralmente al mantenimento dei figli divenuti maggiorenni e non ancora economicamente autosufficienti, resta legittimato non solo ad ottenere jure proprio, e non già ex capite filiorum, il rimborso di quanto da lui anticipato a titolo di contributo dovuto dall’altro genitore, ma anche a pretendere detto contributo per il mantenimento futuro dei figli stessi (v., tra le altre, Cassazione 4188/06; 2289/01; 1353/99).


Si è al riguardo osservato che con il raggiungimento della maggiore età, ove il figlio tuttora economicamente dipendente continui a vivere con il genitore che ne era affidatario, resta invariata la situazione di fatto oggetto di regolamentazione, e più, specificamente restano identiche le modalità di adempimento dell’ obbligazione di mantenimento da parte del genitore convivente, e che la pretesa di quest’ultimo di ricevere dall’altro il contributo a suo carico trova ragione non solo o non tanto nell’interesse patrimoniale del medesimo a non anticipare la quota della prestazione gravante sull’altro, ma anche e soprattutto nel munus a lui spettante di provvedere direttamente ed in modo completo al mantenimento, alla formazione ed all’istruzione del figlio.


3.1. – Con il secondo motivo, si deduce erroneità, carenza e contraddittorietà della motivazione ed errata interpretazione delle risultanze documentali. La Corte non avrebbe motivato il proprio convincimento in ordine alla inadeguatezza delle disponibilità economiche del figlio maggiorenne del ricorrente, impiegato in una regolare attività lavorativa, e in possesso di patente di guida, a far fronte alle non meglio precisate spese rese necessarie dalle terapie cui lo stesso sarebbe stato costretto a sottoporsi ed agli oneri connessi al suo accudimento, in relazione ai quali mancherebbe ogni dimostrazione documentale.


3.2. Il motivo non risulta meritevole di accoglimento.


3.3. La decisione della Corte risulta, infatti, correttamente ed adeguatamente motivata con riguardo alla ritenuta necessità di non escludere, per la sola ragione dell’avvenuto reperimento di una occupazione da parte del figlio maggiorenne del ricorrente – come aveva fatto il giudice di primo grado – , il contributo a carico dello stesso per il soddisfacimento delle esigenze di vita del giovane. Tale necessità è stata ravvisata alla stregua della certificazione medica proveniente da un sanitario neurologo inserito in una struttura ospedaliera, nonchè dell’avvenuto riconoscimento della invalidità del giovane nella misura del sessanta per cento, per una patologia consistente in una “insufficienza mentale associata a manifestazioni di ritardo psicomotorio e disturbo di linguaggio”.


Sulla base di tali emergenze processuali, la decisione della Corte, che dalla comprovata sussistenza di una patologia di una certa serietà ha inferito la necessità che i genitori del giovane continuino a farsi parzialmente carico delle sue esigenze, in una visione solidaristica cui, del resto, si ispirano le disposizioni codicistiche sugli obblighi familiari, risulta del tutto immune da vizi di illogicità o insufficienza di motivazione. E la censura ad essa rivolta dal ricorrente si appalesa come inammissibilmente diretta ad ottenere il riesame di valutazioni di merito già congruamente e condivisibilmente operate dal giudice di seconde cure.


4. – Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come nel dispositivo, vanno poste a carico della parte ricorrente, risultata soccombente.


P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 500,00, di cui euro 400,00 per onorari, oltre alla spese generali ed accessori di legge.


Cosi deciso in Roma il 10 ottobre 2006.


Deopositata in Cancelleria il 19 gennaio 2007.


Fonte: Altalex

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