Corte di cassazione civile  sentenza 23411/09 del 04/11/2009


In caso di affidamento condiviso con collocazione prevalente del figlio presso uno dei due genitori l’obbligo di mantenimento va a carico del genitore non collocatario. Così la Cassazione ha deciso che ciascun genitore deve provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito a prescindere dal fatto che sia coniugato o meno. L’uguaglianza tra il trattamento riservato a coppie sposate quello per le coppie di fatto deve infatti “realizzare il principio della proporzionalità”. Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza 23411/2009 che ha respinto il ricorso di un padre, condannato a versare l’assegno, secondo il quale la madre, con la quale la bambina viveva, era perfettamente in grado di mantenere il figlio da sola. La corresponsione dell’assegno, peraltro, precisa la Cassazione, si rivela quantomeno opportuna se non necessaria quando l’affidamento condiviso prevede il collocamento prevalente presso uno dei genitori. Il collocatario, avendo più tempo di permanenza presso di lui, potrà quindi gestire da solo il contributo ricevuto dall’altro genitore, dovendo provvedere in misura più ampia alle spese correnti e all’acquisto di beni durevoli che non attengono necessariamente alle spese straordinarie. La  Suprema Corte, ha ulteriormente sottolineato che i figli dei genitori non coniugati devono ovviamente avere ”pari diritti” rispetto a quelli delle coppie regolarmente sposate,  che il giudice puo’ disporre ”ove necessario la corresponsione di un assegno periodico” a carico del genitore che non tiene in casa il figlio nonostante l’affidamento condiviso ”al fine di realizzare il principio di proporzionalità”.


OVERLEX

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *