L’educazione dei figli rientra negli «obblighi di assistenza» di un padre.


Per questa ragione rischia una condanna penale il genitore separato che si disinteressa dell’educazione e della vita del figlio. L’ ha stabilito la Cassazione che ha confermato la condanna a due mesi di reclusione, oltre a 200 euro di multa, per un padre separato di Lucca colpevole di essersi completamente dimenticato del proprio figlio minore negandogli le attenuanti generiche. Chi si chiama fuori non merita alcuna comprensione. In sostanza la corte ribadisce che non basta pagare l’ assegno per liberarsi dei problemi familiari. L’ uomo, denunciato dalla ex moglie alla quale non aveva versato 200 euro di mantenimento, dopo la condanna inflitta dalla Corte d’Appello di Firenze (19 febbraio 2007) ha tentato di difendersi in Cassazione sostenendo di essere stato accusato per essersi sottratto agli obblighi di assistenza (reato punito dall’ articolo 570 del codice penale) per poi essere condannato per essersi «disinteressato dell’educazione e delle vicende relative alla vita del figlio» in maniera tale da impedire la sua difesa. La VI Sezione penale (sentenza 30747) ha respinto il ricorso del padre separato e ha evidenziato che l’uomo è stato condannato perché si è «disinteressato completamente a tutte le vicende riguardanti il figlio, venendo anche meno al dovere di educazione, che rientra tra gli obblighi di assistenza cui si riferisce l’articolo 570 del codice penale». La richiesta di concessione delle attenuanti fatta dal padre è stata rigettata data la «gravità» della sua condotta. Una conclusione in contrasto con le richieste della pubblica accusa della suprema Corte che aveva chiesto di annullare la condanna inflitta all’uomo.


LA REPUBBLICA

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