Un padre viene condannato in primo grado per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori omettendo di versare l’assegno di mantenimento stabilito dal giudice civile.
La Corte d’appello, rilevata la saltuarietà dei lavori svolti dal soggetto condannato confermava la pronuncia di primo di grado sottolineando che l’addotto stato di impossibilità economica era da imputarsi a comportamento poco responsabile dello stesso genitore, il quale, pur conoscendo i propri doveri, persisteva nel mantenimento di uno status lavorativo del tutto inadeguato all’adempimento dei propri obblighi.
Adita la Suprema Corte, il ricorrente motiva il proprio gravame sulla mancanza totale dei presupposti integrativi della fattispecie ex art 570 cod. pen.
Egli ritiene di aver sempre provveduto a corrispondere all’ex moglie un assegno di mantenimento di £ 300.000 e che solo dopo la rideterminazione dello stesso nella somma di £ 500.000 si era trovato nell’impossibilità materiale di adempiere. Un pagamento inferiore, sempre sulla base delle tesi difensive, non equivarrebbe a mancato adempimento.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 46822 depositata il 4 dicembre 2009 decide per l’infondatezza del ricorso.
L’imputato, infatti, si sarebbe sottratto senza motivo ad un obbligo scaturente ex lege ed indipendente dal fatto che altri, in sua vece, provvedessero al mantenimento dei figli.
Il fatto, poi, che l’inadempimento parziale non sarebbe sufficiente ad attivare il giudizio di rimproverabilità ex art. 570 cod. pen. è del tutto privo di fondamento.
È proprio tale comportamento del genitore che ha determinato una necessaria integrazione quantitativa dell’assegno di mantenimento da parte dell’ex moglie e dei suoi familiari.
In decisioni precedenti la Cassazione ha sancito che l’obbligo di assicurare ai figli di minore età i mezzi di sussistenza grava su entrambi i genitori e “permane indipendentemente dalle vicissitudini dei rapporti coniugali né l’assolvimento del predetto obbligo da parte di uno dei genitori esclude in alcun modo l’altro” (Cass., Sezione sesta penale, 8 gennaio 2003, n. 57).
Altre sentenze ponevano come punto di partenza lo stato di bisogno dei figli, la cui prova non può essere esclusa dal fatto che alla somministrazione dei mezzi di sussistenza provvedano altri familiari (Cass., Sezione sesta penale, 12 giugno 2003, n. 25723 e concordemente 6 ottobre 2008, n. 38125).
Interessante, dal punto di vista degli elementi integrativi della fattispecie e perché del tutto coincidente con il caso che ci vede oggi impegnati è la sentenza 16 aprile 2004, n. 17692: la Corte di legittimità, in tema di omissione di contribuzione del coniuge di affidatario osservava come “l’eventuale convincimento del genitore inadempiente di non essere tenuto in tale situazione, (ovvero nel caso in cui altri familiari vi provvedano) all’assolvimento del suo primario dovere, non integra un’ipotesi di ignoranza scusabile di una norma”.
La Suprema Corte conferma pertanto, ancora una volta, l’orientamento secondo il quale in presenza di un obbligo di mantenimento dei figli la responsabilità penale per inadempimento permane anche nel caso in cui altri soggetti vi provvedano de residuo (l’ex moglie con i proventi del proprio lavoro ed altri familiari) ritenuto provato lo stato di bisogno del soggetto passivo proprio da quest’ultimo dato.


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