CAMERA DEI DEPUTATI
Proposta di Legge n° 2524  presentata il 22 GIUGNO 2009
Assegnata alla XII Commissione Affari sociali il 14 settembre 2009



d’iniziativa dei deputati
MINASSO, ARACRI, BARANI, BARBIERI, BECCALOSSI, BERGAMINI, BERNARDO, BERNINI BOVICELLI, BINETTI, BOCCIA, CASSINELLI, CASTIELLO, CATANOSO, CERA, CICCIOLI, DEL TENNO, ESPOSITO, FAVIA, GAROFALO, GIBIINO, IAPICCA, LAMORTE, LISI, LO PRESTI, MANCUSO, GIULIO MARINI, MOFFA, NUCARA, RAISI, RAZZI, ROSSO, SAMMARCO, SARDELLI, SPECIALE, TORRISI, VELLA, ZACCHERA



NORME PER LA TUTELA DEI PADRI SEPARATI


ART. 1
(Princýpi)


1 La Repubblica riconosce l’importanza del ruolo materno e del ruolo paterno nelle diverse fasi della crescita psicofisica dei minori e promuove tutte le azioni necessarie a favorire il mantenimento di un rapporto significativo dei figli con entrambi i genitori anche in caso di separazione personale dei coniugi.


ART. 2
(Finalità)


1 La Repubblica garantisce ai padri
separati la realizzazione di interventi di sostegno ai fini del recupero e della conservazione della loro autonomia materiale e psicologica, in particolare assicurando loro la possibilità di un’esistenza dignitosa, presupposto necessario per l’esercizio del loro ruolo genitoriale.


ART. 3
(Azione del Governo)


1 Per le finalità di cui all’articolo 2 il Governo:
a) promuove protocolli d’intesa tra enti locali, istituzioni e ogni altro soggetto operante per il sostegno dei padri separati e per la tutela dei minori, diretti alla realizzazione di reti e di sistemi articolati di assistenza in modo omogeneo sul territorio nazionale;
b) favorisce e sostiene attività di tutela e di solidarietà nei confronti dei padri separati in situazioni di difficoltà materiale o psicologica, attraverso l’istituzione, d’intesa con le regioni, dei centri di assistenza e di mediazione familiari di cui all’articolo 4.


ART. 4
(Centri di assistenza e di mediazione familiari)


1 Nell’ambito degli interventi di cui all’articolo 2, e in conformità a quanto disposto dall’articolo 3, comma 1, lettera b), le regioni provvedono all’istituzione di appositi centri di assistenza e di mediazione familiari.
2 L’istituzione dei centri di cui al comma 1 è affidata dalle regioni, anche in convenzione con gli enti locali competenti per territorio, singoli o associati, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, o alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale che documentano di aver svolto per almeno cinque anni attività per il sostegno dei padri separati e per la tutela dei minori.
3 Tra le attività realizzate nei centri di cui al comma 1 sono previsti programmi di assistenza e di mediazione familiari, promossi dagli stessi centri o dagli enti locali competenti per territorio, singoli o associati, finalizzati a fornire assistenza e sostegno ai padri separati in situazione di difficoltà materiale o psicologica e che prevedono:
a) colloqui preliminari per individuare i problemi per i quali è necessario un intervento immediato e per fornire indicazioni sulle possibilità di risoluzione dei medesimi;
b) colloqui informativi sulle prestazioni in materia di consulenza e assistenza legali fornite dal centro;
c) interventi di supporto psicologico realizzati tramite percorsi personalizzati finalizzati al superamento della condizione di disagio e al recupero dell’autonomia;
d) offerta di apposite strutture di alloggio nelle quali possono essere ospitati padri che a causa della separazione personale dal coniuge non dispongono più di un’abitazione e che si trovano in condizioni di grave disagio economico.
4 I centri di cui al comma 1 svolgono, altresì, attività di tipo culturale e sociale dirette all’informazione e alla sensibilizzazione in merito alla necessità del pieno coinvolgimento di entrambi i genitori nell’educazione dei figli, anche nel caso di separazione personale dei coniugi.


ART. 5
(Copertura finanziaria)


1 Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge la dotazione annuale del Fondo per le politiche della famiglia di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.
2 Alla copertura dell’onere derivante dall’attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3 Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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