La prima sezione della Corte di Appello di Milano chiamata a pronunciarsi sulla configurabilità del reato di violenza sessuale per aver un uomo messo una mano sul posteriore di una donna, ha stabilito che tale ipotesi non integra gli estremi del reato di cui all’art. 609 bis c.p., introdotto dalla legge n. 66/96, ma la differente fattispecie criminosa di cui all’art. 594 c.p., che prevede e punisce il reato di ingiuria.
Questi, in breve, i fatti.
In primo grado, l’uomo era stato condannato a nove mesi di reclusione per aver allungato il braccio sul fondoschiena di una donna che abitava nel palazzo dove lui lavorava.
L’imputato ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, concordando, in aula, con il sostituto procuratore generale, Gianfranco Montera, la degradazione del reato contestato in quello di ingurie.
La condanna di 9 mesi di reclusione stabilita in primo grado è stata, pertanto, sostituita da una multa pari a poche centinaia di euro.
Questa definizione ha ricevuto l’avallo della Corte di Appello, che l’ha ufficializzata in una sentenza.
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