I genitori che non siano d’accordo con i metodi didattici non hanno comunque un diritto di veto
(Cassazione Sezioni Unite Civili 2656/2008)


La scuola è libera di impartire lezioni di educazione sessuale anche senza il consenso dei genitori, in quanto le convinzioni personali di questi ultimi che siano in contrasto con i metodi didattici impartiti non attribuisce loro un diritto di veto. Lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, dichiarando la giurisdizione in materia del giudice amministrativo, ha respinto la domanda dei genitori di un ragazzino della quinta elementare che chiedevano che fosse vietato lo svolgimento delle lezioni di educazione sessuale sostenendo che gli insegnanti non avessero il diritto di svolgere tali lezioni in classe senza il loro consenso, perché in caso contrario avrebbero dovuto risarcire i danni. La Suprema Corte ha innanzitutto stabilito che, alla luce dei recenti interventi normativi e di alcune sentenze della Corte Costituzionale, la materia deve essere decisa dal giudice amministrativo; ha poi sostanzialmente affermato la piena autonomia e libertà dell’insegnamento, anche quando contrasti con le convinzioni morali e personali dei genitori degli alunni, così motivando: “E’ pertanto certamente ravvisabile un potere della amministrazione scolastica di svolgere la propria funzione istituzionale con scelte di programmi e di metodi didattici potenzialmente idonei ad interferire ed anche eventualmente a contrastare con gli indirizzi educativi adottati dalla famiglia e con le impostazioni culturali e le visioni politiche esistenti nel suo ambito non solo nell’approccio alla materia sessuale, ma anche nell’insegnamento di specifiche discipline, come la storia, la filosofia, l’educazione civica, le scienze, e quindi ben può verificarsi che sia legittimamente impartita nella scuola una istruzione non pienamente corrispondente alla mentalità ed alle convinzioni dei genitori, senza che alle opzioni didattiche così assunte sia opponibile un diritto di veto dei singoli genitori”.


tratto da CITTADINOLEX

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