Il coniuge piantato in asso senza preavviso ha diritto ai “danni dell’abbandono”.


A sancirlo è la Cassazione che ha convalidato il risarcimento del danno patito dall’essere stato lasciato dalla moglie.


La donna, ricostruisce la sentenza 14981 della Sesta sezione penale, aveva preso carta e penna e aveva scritto al marito che partiva con la figlia e un amico per una breve vacanza. Solo al ritorno la donna messa alle strette dal marito, aveva confessato la sua intenzione di lasciarlo. La moglie era stata processata per violazione degli obblighi di assistenza familiare ed era stata condannata a risarcire il marito per i danni patiti con l’abbandono (Corte appello Cagliari, marzo 2006).


Contro la doppia condanna (penale e pecuniaria), la donna si è rivolta alla Cassazione, facendo presente che il marito era stato avvertito tramite lettera e che, solo successivamente, era maturata in lei la convinzione dell’abbandono dato il «regime di vita e di rapporto intollerabile imposto dal marito».


La Consulta ha bocciato il ricorso della moglie e ha evidenziato che «alla stregua del tenore della lettera e del comportamento immediatamente susseguente della donna non possono nutrirsi dubbi sulla sua volontà di abbandonare in modo improvviso e definitivo il domicilio domestico trattenendo per di più con sè la bambina, con evidente lesione dei doveri coniugali».


Inutili, poi, come scuse addotte dalla donna «il limitato bagaglio che, alla luce della lettera, doveva servire solo a evitare probabili problemi nella realizzazione concreta dell’abbandono» e il «rientro successivo a casa, dovuto – dice la Cassazione – essenzialmente alla reazione del marito per i problemi relativi alla figlia».


IL MESSAGGERO

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *