Solo se sono venuti a mancare in concreto al beneficiario i mezzi di sussistenza, la non corresponsione dell’assegno di mantenimento da parte del coniuge obbligato integra il reato di cui all’articolo 570 Cp (“Violazione degli obblighi di assistenza familiare”). E a tale accertamento è tenuto il giudice penale che, ai fini della configurabilità del reato in esame, non può non tener conto delle reali capacità economiche dell’avente diritto.
Così la Cassazione con la sentenza 42631/09 ha accolto il ricorso di un marito condannato, per violazione dell’articolo 570 comma 2 del codice penale, perché aveva interrotto la corresponsione dell’assegno all’ex moglie a causa del suo licenziamento e sulla consapevolezza che la donna godeva di una propria fonte di reddito. Proprio per quest’ultimo aspetto, infatti, la Suprema corte ha annullato il verdetto di condanna perché la Corte d’appello aveva basato il suo giudizio sulla sola misura dell’assegno fissato dal giudice della separazione senza prendere in alcuna considerazione le reali capacità economiche della moglie. Insomma, ai fini di un rigoroso accertamento dell’effettivo stato di bisogno del beneficiario dell’assegno, il giudice non può prescindere dalla valutazione dell’eventuale esistenza di ulteriori fonti di reddito e mezzi di sostentamento dell’avente diritto.


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