Le credenze religiose o le consuetudini culturali del paese di provenienza del “padre padrone” non possono giustificare l’abuso dei mezzi di correzione.
Con la sentenza n. 48272, depositata oggi, la Corte di Cassazione ha respinto con fermezza il tentativo di giustificare la violenza su un figlio minore, da parte di un genitore marocchino, con l’intenzione di imporgli un’educazione in linea con gli usi e i costumi della sua terra.
Gli ermellini hanno sostenuto l’obbligo del rispetto della dignità della persona imposto dal nostro ordinamento. Il minore – ha sostenuto il Collegio di piazza Cavour – non è più, come in passato, semplice oggetto di protezione, quando non addirittura di «disposizione», ma è ormai «un soggetto titolare di diritti». Da questo quadro è escluso quindi l’uso di qualunque forma di violenza che sarebbe in contraddizione con lo scopo educativo che gli adulti devono perseguire: quello di formare una personalità armonica, rendendola sensibile ai principi di pace, tolleranza, uguaglianza e solidale convivenza. Valori fondamentali consacrati in Italia dalla Carta Costituzionale che non possono cedere il passo a criteri diversi dettati dalla particolare concezione socio-culturale di cui era portatore l’imputato.
Le regole in gioco – hanno concluso i giudici confermando la condanna per maltrattamenti – fanno parte del patrimonio etico culturale della nazione e del contesto sopranazionale in cui l’Italia è inserita e non possono essere oggetto di deroghe. Va dunque rispettata, da parte di chi vive e opera nel Paese, la legge penale italiana. Che questa volta ha punito, prima dell’irreparabile.


IL SOLE 24ORE

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